Art. 2.
(Rilascio della patente europea pizzaioli).

      1. La patente europea pizzaioli è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, previa certificazione da parte della Associazione maestri d'arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite, attraverso il corso di formazione di cui al comma 2.
      2. Al fine di ottenere la patente europea pizzaioli e l'abilitazione all'esercizio della professione, l'aspirante pizzaiolo frequenta un corso riconosciuto di almeno 120 ore, così articolato:

          a) 60 ore di pratica in laboratorio;

          b) 20 ore di lingua straniera;

          c) 20 ore di scienza dell'alimentazione;

          d) 20 ore di igiene e somministrazione di alimenti.

      3. Al termine del corso di cui al comma 2, l'aspirante pizzaiolo sostiene un esame finale, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, davanti a una apposita commissione di esperti nominata, di volta in volta, dal Ministero della pubblica istruzione.

 

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      4. La patente europea pizzaioli ha una validità di cinque anni, al termine dei quali è rinnovata; tuttavia, qualora vi sia un esercizio continuativo della professione, documentato dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i pizzaioli artigiani o ristoratori, o dall'assunzione presso una azienda del settore, la patente è automaticamente rinnovata.
      5. Coloro che esercitano la professione da almeno tre anni, documentabile o con l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con l'assunzione presso una ditta, con la qualifica di pizzaiolo provetto, possono presentare domanda per ottenere la patente europea pizzaioli, dopo aver superato un esame pratico-teorico.